Riconoscimento Titoli Pontifici
Le trasformazioni sociali ed i loro riflessi sul mondo delle professioni e, più in generale, sul mondo del lavoro, hanno reso necessaria una più attenta e serena valutazione da parte degli ordinamenti della portata delle esperienze formative provenienti dall’esterno, soprattutto nell’ambito dell’istruzione superiore. Si tratta, da un parte, di un mutamento finalizzato a semplificare i criteri di equivalenza dei gradi e dei titoli universitari conseguiti all’estero, dall’altra di un cambiamento teso a valutare correttamente la formazione culturale nell’ottica della sua migliore utilizzazione professionale.
Le nuove esigenze legate alla libera mobilità delle persone e dei lavoratori hanno reso necessario riconsiderare il regime giuridico della circolazione dei titoli di studio a favore di una più moderna concezione dell’insegnamento superiore. In questa direzione si è mossa la Convenzione di Lisbona, che ha attribuito alle università la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani. Tale Convenzione ha, inoltre, stabilito che “ogni Parte può subordinare il riconoscimento dei titoli di studio di insegnamento superiore rilasciati da istituti accademici stranieri che operano nel suo territorio a requisiti specifici di legislazione nazionale o ad accordi specifici firmati con la Parte a cui appartengono tali istituti”.
Con particolare attenzione ai titoli accademici ecclesiastici resta, comunque, vigente la disciplina concordataria di cui agli accordi del 1984, mantenendo in capo al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la competenza per il loro riconoscimento. La natura dell’azione di riconoscimento non richiede, infatti, la comparazione con analogo titoli di studio italiano, così come avviene nella vecchia procedura di equipollenza, di cui alla Convenzione di Lisbona, attuata mediante la verifica del contenuto curriculare e una previa valutazione discrezionale dell’autorità amministrativa; bensì il solo accertamento circa la corrispondenza di livello fra titolo accademico ecclesiastico e titolo italiano, ossia parità della durata del corso di studi e del numero di annualità di esami sostenuti. In tale ambito, quindi, è preclusa quella valutazione discrezionale che caratterizza il riconoscimento dei titoli stranieri da parte delle amministrazioni statali. Questa situazione, se da un lato preclude al titolo accademico ecclesiastico di essere equivalente al titolo accademico italiano nei casi in cui per esplicare i suoi effetti la legge richieda uno specifico contenuto curriculare (per esemplificare, una laurea in teologia non può costituire titolo di ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato), dall’altro assicura che, accertata la corrispondenza di livello, il titolo acquisisca efficacia nell’ordinamento italiano per tutti quegli ambiti in cui sia necessario il possesso di un titolo accademico, senza alcun riferimento ad una specifica classe. Da ciò deriva che, in presenza di formale corrispondenza fra titolo accademico ecclesiastico e titolo accademico italiano, il primo consegue gli stessi effetti giuridici del secondo, senza alcun apprezzamento discrezionale da parte delle amministrazioni pubbliche, con il solo limite per gli effetti connessi a specifici contenuti curriculari.
In questa direzione il 13 febbraio 2019, nell’ottica della più profonda collaborazione che da decenni caratterizza i rapporti tra Stato Italiano e Santa Sede, è stato firmato tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica, l’accordo per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti nelle Istituzioni di formazione superiore. Tale accordo garantisce la riconoscibilità e la spendibilità reciproca dei titoli della formazione superiore anche per coloro che hanno scelto di svolgere il proprio percorso di studi all’interno di Istituzioni accademiche della Santa Sede che si trovano sul territorio italiano. Tale intesa viene a completare definitivamente il quadro giuridico delle relazioni fra i sistemi formativi dei due Stati, permettendo agli studenti la libera circolazione dei titoli e la libera collocazione professionale all’interno dei due ordinamenti.